GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
Documenti di Gara |
Quesiti e Risposte - FAQ
1. Come viene gestito l'insoluto ? |
In merito all’oggetto l’art. 6 ( Tariffe e corrispettivi ) comma 3 e seguente dell’allegato 20 “Schema di contratto di servizio quadro” pubblicato sul sito istituzionale dell’ATI4 Umbria testualmente recita: (pubblicato in data 24.06.2013) |
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2. Si prega di voler confermare che il divieto di subconcessione/subaffidamento del contratto di cui all'art. 38 del Capitolato d'Oneri non risulta configurabile nel caso in cui due operatori, che hanno partecipato alla gara in RTI, costituiscano, successivamente all'aggiudicazione, una societA' strumentale, dagli stessi operatori integralmente partecipata, cui conferire con delega interorganica l'esercizio di tutte le attività oggetto del contratto di servizio, conservando, pero', la titolaritA' del contratto stesso. |
L’art. 38 del capitolato d’oneri sancisce il divieto di sub affidamento e/o subconcessione del servizio di raccolta e trasporto inerente la gestione dei rifiuti urbani oggetto del contratto. La norma mira a garantire l’effettivo svolgimento del servizio da parte del soggetto aggiudicatario, titolare del contratto di servizio. La norma, ancora, fissa le condizioni e i limiti per la stipula di contratti fra il soggetto affidatario e soggetti terzi. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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3. Si prega di voler confermare che i requisiti di cui all'art. 13 del Capitolato d'oneri, nell'ipotesi di RTI, devono essere posseduti ed attestati da ciascun componente del raggruppamento, mentre, nel caso di consorzio stabile, ovvero di consorzio di cooperative di cui all'art. 34, co. 1, lctt. b) del d.lgs. n. 163/2006, gli stessi requisiti devono sussistere in capo al consorzio medesimo ed ai singoli consorziati indicati quali esecutori dei servizi. |
L’art. 13 del capitolato d’oneri descrive i requisiti relativi all’iscrizione nei registri commerciali e nell’albo professionale.
(pubblicato in data 26.06.2013) |
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4. Sempre in ordine ai requisiti di cui all'art. 13, comma 1, lett. B, si prega di voler confermare che è legittima la partecipazione di un soggetto titolare di categorie superiori a quelle indicate dalla lex specialis (ad esempio 1 A). |
per la partecipazione alla gara, necessari a garantire alla stazione appaltante la professionalità richiesta. Ne discende, pertanto, che un soggetto iscritto per categorie superiori può validamente prendere parte alla procedura. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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5. Stante la normativa sulla decertificazione e stante la presenza nel modello di presentazione della domanda (alI. 6) di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ed autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 12, co. 1, , lett. a), lett. b), lett. c) del Capitolato d'oneri, si prega di voler chiarire se la "certificazione del soggetto affidatario" di cui al medesimo art. 12, co. 1, , lctt. a), letto b), lett. c) del Capitolato d'oneri, debba essere prodotta al momento della partecipazione alla presente procedura di gara oppure al momento della verifica delle dichiarazioni, così come previsto dall'art. 30, comma 5, capitolato d’oneri. |
La società scrivente fa riferimento, contestualmente, alla norma c.d. sulle decertificazioni e alla previsione, contenuta nell’Allegato 6, che il possesso dei requisiti di cui all’art. 12, co. 1, lett. a), b), c) del capitolato d’oneri sia autocertificato. Si chiede, pertanto, se l’indicazione dell’art. 12, nella parte in cui si parla della “certificazione del soggetto affidatario” debba essere riferita alla fase della presentazione della domanda di partecipazione o a quella successiva della verifica. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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6. Si prega di chiarire se la certificazione relativa alla comprova dei requisiti di cui all'alt. 12 co. 1 , lett. a), lett. b), lett. c) del Capitolato d'oneri debba essere rilasciata dal "soggetto affidatario dei servizi". Oppure (in caso di risposta negativa) dal soggetto affidante. |
La società scrivente chiede un chiarimento in merito alla certificazione necessaria per la prova dei requisiti di cui all’art. 12, lettere a), b) c) ai fini della verifica. In particolare, si chiede se la certificazione debba essere rilasciata dal “soggetto affidatario” o “affidante”. La norma mira a consentire alla commissione l’acquisizione del possesso di titoli volti a provare l’esistenza di quanto dichiarato dal concorrente – e autocertificato – nella domanda di partecipazione. In base a un’interpretazione sostanziale della ratio della disposizione, è consentito al concorrente produrre la documentazione a comprova dei requisiti, mediante documentazione originale in suo possesso (quale soggetto affidatario) oppure mediante certificazione originale di altro soggetto (affidante). (pubblicato in data 26.06.2013) |
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7. Si prega di confermare che la documentazione richiesta dall'art. 30, comma 5, lett. a), lett. b) E Lett. c), debba essere certificata dal "soggetto affidatario dEi servizi". Oppure (in caso di risposta negativa) dal soggetto affidante. |
La società scrivente pone la medesima questione interpretativa già proposta con il quesito precedente. Si rinvia, pertanto, a tale risposta. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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8. In relazione ai requisiti di partecipazione di cui agli atti. 11 e 12 del Capitolato d'oneri, si prega di chiarire come gli stessi debbano essere dimostrati nel caso di partecipazione aIIa gara di consorzi. Tali articoli, infatti, equiparano ai fini della partecipazione consorzi ed RTI, ripartendo il requisito in termini percentuali tra mandanti e mandataria. Considerato, però, che in un consorzio non risultano configurabili né mandanti, né mandatari, non sussistendo tra i partecipanti al consorzio un rapporto di mandato, si prega di precisare, in tal caso, quali siano i soggetti chiamati a dimostrare i requisiti richiesti ed in quale misura. In particolare si chiede di confermare che i predetti requisiti debbano essere posseduti in capo al solo consorzio nel caso di partecipazione di un consorzio stabile ovvero di consorzio di cooperative di cui all'art. 34, co. 1, letto b) del dl.gs 163/2006. |
La società scrivente chiede precisazioni sulla partecipazione alla gara dei Consorzi, in particolare sul possesso e la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 11 (requisiti di capacità economica e finanziaria) e all’art. 12 (requisiti di capacità tecnica). (pubblicato in data 26.06.2013) |
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9. Si prega di voler confermare che il triennio di riferimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'atto 11 del C1pitolato d'aneti sia quello relativo agli anni 2010-2011-2012.
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Relativamente al possesso dei requisiti economico – finanziari, si chiede conferma circa il triennio di riferimento, in particolare se si tratti del triennio 2010-2011- 2012. La risposta è affermativa. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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10. Si prega di voler fornire delucidazioni in merito alle forniture di contenitori destinati alle diverse tipologie di raccolta, come previste dal Piano d'Ambito e relativi allegati.
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Le attrezzature di cui alle schede 11,12 e 13 del PEF sono indicate a livello di budget di riferimento. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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11. Con riferimento ai servizi di raccolta da effettuarsi nelle aree vaste, si prega di voler confermare che per frequenza "bimestrale" dei servizi di raccolta dei materiali plastica e vetro, si intenda una frequenza di effettuazione del servizio ogni 60 giorni. |
Per la raccolta vetro in area vasta con il bidone da 240 litri la frequenza minima di raccolta è bimestrale (una volta ogni due mesi). (pubblicato in data 26.06.2013) |
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12. Atteso che nei documenti di gara, con particolare riferimento ai servizi di spazzamento, non risultano sempre compiutamente indicate le aree di intervento, le vie e le frequenze di svolgimento di tale servizio, si chiede di voler confermare che è nella facoltà del concorrente, in sede di offerta tecnica, effettuare le scelte operative in relazione alle modalità di svolgimento del servizio in questione. |
Per quanto attiene al servizio di spazzamento stradale nel Comune che ha optato per la effettuazione di tale servizio con affidamento al futuro gestore il concorrente potrà avere un quadro della situazione attuale, standard, da una lettura dell’elaborato R2 descrizione attività di spazzamento allegato al P. di A.. Tale elaborato rappresenta la ricognizione di tale servizio e costituisce la base in termini di ore lavorative riferite all’attività da effettuare in base al quale è stato dimensionato il costo del servizio. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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13. Non essendo presente negli allegati ai documenti di gara alcun elaborato che descriva o elenchi compiutamente i servizi relativi ai mercati rionali e/o settimanali per tutti i Comuni appartenenti al territorio dell'ATI 4, si chiede di voler confermare la necessità di tale servizio e si chiede, inoltre, di voler fornire informazioni dettagliate in mento alla tipologia di servizio da svolgere, alla frequenza dei mercati nei singoli comuni e, ove disponibile, alla dimensione di tale mercato espressa in termini di numero banchi (se possibile suddivisa tra alimentare e non alimentare). |
Per quanto attiene alla frequenza dei mercati nei singoli Comuni, nel caso in cui il Comune abbia optato per la effettuazione di tale servizio con affidamento al futuro gestore il concorrente potrà avere un quadro della situazione attuale, standard, da una lettura dell’elaborato R6 Rilevamento eventi e manifestazioni nei Comuni dell’ambito. Il monte ore riferito allo spazzamento dei mercati è inserito nel totale delle ore di cui all’eleborato R2. Per contro si rammenta come precisato nel precedente quesito che la destinazione effettiva del monte ore dedicato allo scopo sarà definito in sede di piano annuale delle attività di cui all’art. 7 del Disciplinare tecnico elaborato P14. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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14. In riferimento alle dotazioni patrimoniali di ogni singolo comune esistenti al momento dell'affidamento del servizio, così come elencati nell'Allegato R5 al Piano d'Ambito, si chiede di voler confermare che tali dotazioni, ai sensi dell'art. 203 d.lgs 152/2006, verranno conferite al gestore entrante in comodato d'uso gratuito senza alcun obbligo di acquisto. |
Si conferma che tali dotazioni di proprietà dei comuni verranno conferite al gestore entrante in comodato d’uso gratuito. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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15. Essendo elencati nel Piano d'Ambito i materiali da produrre per ogni singolo comune concernenti la comunicazione e la sensibilizzazione dei cittadini, si chiede di confermare la possibilità di proporre in fase di gara e di sviluppare un preciso piano di comunicazione utilizzando i sopraddetti materiali con propria organizzazione. |
Il concorrente, relativamente al Piano di Comunicazione, è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel Capitolo 13 della relazione generale al P. di A.. per quanto attiene alla minima dotazione in fatto di dotazione/documentazione e budget fissato per ogni Comune. Eventuali proposte migliorative potranno essere effettuate nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 17 comma 5 del vigente Capitolato d’oneri; (pubblicato in data 26.06.2013) |
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16. In considerazione del fatto che l'art. 57, comma 4 del Disciplinare tecnico prevede che “ il gestore della raccolta supporta i comuni in tutta la gestione amministrativa legata alla riscossione ed al relativo accertamento” si chiede di voler chiarire nel dettaglio cosa si intenda per "attività di supporto" e, inoltre, si chiede di voler chiarire come i costi relativi all'attività in questione siano stati considerati ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara. |
Così come espressamente previsto dal vigente Disciplinare tecnico elab. P14 il Gestore futuro, nel primo periodo della gestione , ovvero nel periodo in cui il tributo è riscosso dai Comuni, supporta i Comuni nella gestione amministrativa legata alla riscossione ed al relativo accertamento del relativo tributo. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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17. Sulla base della documentazione di gara sono state riscontrate delle anomalie in relazione alle quali si chiedono alcune precisazioni. In particolare, in riferimento:
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Relativamente all’offerta che il concorrente dovrà produrre a titolo generale si informa che i dati ricognitivi sui CDR potranno essere reperiti da un’analisi dell’elaborato R3 allegato al P. di A. Per quanto attiene i costi dei relativi adeguamenti/completamenti e per quanto attiene le nuove realizzazioni farà fede l’importo ed i relativi lavori contenuto nella relazione generale al P. di A. ( al Cap. 9.7.5 della stessa Relazione generale). (pubblicato in data 26.06.2013) |
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18. Per quanto concerne gli oneri di adeguamento e nuova realizzazione dei centri di raccolta, con particolare riferimento all'art. 11 del "Disciplinare Tecnico" ed all'art. 26, co. 3, del Capitolato d'oneri, in considerazione del fatto che nei documenti di gara sono indicati i costi presunti relativi alle opere di adeguamento dei CDR comunali, ed atteso l'onere dei concorrenti di redigere dei computi metrici giustificativi dei costi di investimento per la realizzazione/adeguamento dei centri di raccolta, si chiede di voler precisare:
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Per quanto attiene ai nuovi interventi da realizzare nonchè agli interventi di adeguamento dei CDR esistenti il P. di A. individua attraverso i relativi elaborati ( R3 per la ricognizione e relazione Generale) lo stato esigenziale quantificato con una valutazione di carattere sommario dei costi di realizzazione. Spetta al concorrente definire nel dettaglio le opere definitive in ragione degli obiettivi di funzionalità ed efficienza degli stessi CDR e di miglioramento dell’organizzazione e gestione del servizio. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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19. Sempre in relazione agli oneri di adeguamento e nuova realizzazione dei CDR, dall'analisi dei computi metrici posti in gara emerge che i prezzi unitari utilizzati coincidono con gli importi del prezziario risalenti all'annualitA' 2008-2009, e stante l'obbligo per la concorrente di quantificare le lavorazioni sulla base del prezziario regionale aggiornato, si prega di voler chiarire le ragioni di tale divergenza, specie in considerazione del fatto che tali prezzi risultano la base dei computi metrici giustificativi da fornire sui prezzi fissi e invariabili giA' indicati dalla stazione appaltante. |
Il dimensionamento sommario delle opere inerenti i CDR è stato realizzato in tempi antecedenti alla approvazione del P. di A. Ciò non toglie che gli stessi non mantengano un valido riferimento per la proposta offerta da parte dei concorrenti i quali in sede di proposta effettueranno tutte le valutazioni ritenute opportune per il corretto dimensionamento della citata offerta. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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20. Emergendo dalla lettura del Piano la previsione nella zona di Maratta di due CDR, di cui uno 'già esistente, si chiede di voler chiarire se il CDR già esistente sia da chiudere al momento dell'apertura del nuovo. |
Nel P.di A. è previsto l’adeguamento di un CDR esistente in Loc. Maratta e la realizzazione di un nuovo CDR nelle vicinanze del citato centro di raccolta. (pubblicato in data 26.06.2013) |
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21. Si CHIEDE DI VOLER CHIARIRE SE I CONTAINER E I CASSONI CITATI NEL PIANO, DA POSIZIONARE PRESSO I CDR, SIANO DA INTENDERSI DOTATI DI COPERCHIO. |
I Cassoni scarrabili e/o i container ubicati presso i CDR non sono dotati di coperchio. (pubblicato in data 28.06.2013) |
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22. A CHI RESTEREBBERO IN CARICO EVENTUALI INSOLUTI DEI QUALI NON FOSSE POSSIBILE OTTENERE IL PAGAMENTO DA PARTE DI EVENTUALI UTENT MOROSI, SE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE O DELL'APPALTATORE. |
Si precisa che gli eventuali insoluti dei quali non fosse possibile ottenere il pagamento sono a carico della tariffa ai sensi del DPR 158/99. Per contro il gestore ha l`obbligo di assicurare la copertura dei costi mediante la riscossione della tariffa. E` tenuto quindi ad apprestare tutte le attivita` di controllo e di accertamento nonche` tutte le azioni finalizzate al recupero dei crediti per garantire nei tempi e nelle quantita` i programmati proventi da tariffa. I mancati ricavi e/o i maggiori costi derivanti da una carente, intempestiva attivita` di accertamento e di recupero crediti saranno posti a carico del gestore. A tale scopo il gestore, ai sensi del titolo VII del disciplinare tecnico P14, avra` l`obbligo di rendicontare periodicamente l`attivita` svolta in termini di accertamento e di recupero nelle modalita` e forme richieste dall`ATI. (pubblicato in data 03.07.2013) |
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23. IN RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO D'ONERI, A SEGUITO DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO D'AMBITO, CON LA PRESENTE SIAMO A RICHIEDE PER CIASCUN COMUNE, MAGGIORI DETTAGLI RISPETTO AL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO DALLE IMPRESE CHE GESTISCONO I SERVIZI E CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTO IN CASO DI PASSAGGIO DI GESTIONE. PER OGNI DIPENDENTE (SENZA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO) SI RICHIEDE QUANTO SEGUE:
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Tutte le informazioni relative al personale in transito al futuro gestore sono contenute nell’allegato 14 denominato “Elenco del Personale soggetto al passaggio al nuovo gestore”. L’unica informazione integrativa in Ns. possesso riguarda il personale ASM del quale si conosce anche il relativo costo come da comunicazione di ASM Terni Spa Prot. 1223 del 25.02.2013 visionabile al seguente LINK (pubblicato in data 09.07.2013) |
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24. IN RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NELL'ALLEGATO N.14 "ELENCO DEL PERSONALE", E NELLO SPECIFICO RISPETTO AL PERSONALE IN TRANSITO DA ASM, SIAMO A RICHIEDERE COSA SI DEVE INTENDERE PER “PERSONALE NON ASSORBITO DA TRASFERENZA-SELEZIONE". |
Si informa che trattasi di personale attualmente impegnato da ASM Spa nel servizio di raccolta e trasporto rifiuti. (pubblicato in data 09.07.2013) |
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25. IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO DELLA GARA DI CUI ALL 'ART. 3 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DESUMENDONE QUINDI CHE GLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON SIANO A CARICO DEL GESTORE AGGIUDICATARIO, SIAMO A RICHIEDERE COME INTERPRETARE QUANTO RIPORTATO ALL'ALLEGATO N. 20 "CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO" NEL BRANO IN CUI SI LEGGE: " .. ,E) LA PREVISIONE CHE LE PREDETTE TARIFFE SIANO LIQUIDATE A FAVORE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DAI COMUNI DELL'AMBITO E, A DECORRERE DALF'ENTRATA IN FUNZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI CONFERITI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 29, DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (CONVERTITO DALL'ART, 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N, 214 E S.M. I.), DAL FUTURO SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, IN DODICI MENSILITÀ, ENTRO I 30 GG. SUCCESSIVI DALLA PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA RELATIVA AL MESE DI RIFERIMENTO. |
E’ compito del soggetto titolare della riscossione della tariffa provvedere al pagamento dei corrispettivi ai vari soggetti che partecipano alla gestione integrata dei rifiuti urbani (titolari impianti, gestore del servizio di raccolta e trasporto). (pubblicato in data 09.07.2013) |
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26. IL CAPITOLO 2 - OBBLIGHI DEL GESTORE - DEL DISCIPLINARE DI GARA PREVEDE CHE IL GESTORE DEBBA, NEL PRIMO BIENNIO, SERVIRE "ALMENO IL 79% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CON SERVIZI DI TIPO DOMICILIARE SECONDO IL MODELLO DI INTENSITA": SIAMO A RICHIEDERE:
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a) E’ prevista una attivazione dei servizi di raccolta contemporanea su tutto il territorio dell’ATI4 al fine di avere garanzie circa il raggiungimento del 79 % degli utenti serviti con il servizio domiciliare nonché il raggiungimento degli obiettivi di RD; (pubblicato in data 09.07.2013) |
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27. IN MERITO ALLA VOCE DELL'OFFERTA ECONOMICA "INTROITO CONAI" DI SPETTANZA DEL GESTORE SIAMO A RICHIEDERE MAGGIORI SPECIFICHE CON QUANTO RIPORTATO ALL'ART. 58 DEL DISCIPLINARE TECNICO NEL QUALE SI LEGGE CHE ... .I CONTRIBUTI EROGATI DAI CONSORZI DI FILIERA DEL CONAI .. .. SONO PERCEPITI DAL GESTORE, SE DELEGATO ... ". E QUINDI:
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Nel Piano di Ambito rifiuti è previsto che tutti i Comuni dell’ambito concedano la delega al gestore futuro alla riscossione per loro conto dei ricavi CONAI. A maggior chiarimento infatti l’art. 33 del Disciplinare P14 prevede che il futuro gestore possa vendere le frazioni da RD anche ad altri consorzi non necessariamente affiliati al CONAI purchè i ricavi siano maggiori di quelli precitati. Per consentire tale eventualità è necessario che i tutti i Comuni concedano la delega al gestore. (pubblicato in data 09.07.2013) |
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28. NELLA "RELAZIONE DI PIANO" SI LEGGE CHE IN ALCUNI COMUNI SI REGISTRA UN INCREMENTO DEL NUMERO DI UTENTI DA SERVIRE CONSEGUENTEMENTE A FLUSSI TURISTICI; SIAMO A RICHIEDERE:
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Per quanto attiene alla valutazione delle presenze turistiche si rimanda nello specifico al Cap. 8.1.2 e 9.1 della relazione Generale al P. di A. ove è riportato in maniera dettagliata la composizione e l’entità delle utenze ( residenti, turisti, occasionali ecc.) (pubblicato in data 09.07.2013) |
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29. SI CHIEDE CONFERMA CHE COMPETERÀ AL GESTORE DEI SERVIZI IL SOLO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI AGLI IMPIANTI DI BACINO E NON I TRASPORTI TRA I DIVERSI IMPIANTI (PER ESEMPIO IL TRASPORTO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO E DEGLI SCARTI DI SELEZIONE DALL'IMPIANTO ASM DI TERNI E L'IMPIANTO SAO DI ORVIETO). |
Non sono di competenza del gestore della raccolta e trasporto i trasporti interimpianto. Si conferma che competerà al futuro gestore il solo conferimento dei rifiuti agli impianti di bacino ( conferimenti al cancello). I trasporti a carico dei singoli operatori sono precisati nello schema accluso alla Relazione Generale al P. di A. Cap. 11 “Il futuro assetto gestionale ed il modello organizzativo” . (pubblicato in data 09.07.2013) |
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30. IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE DEI SERVIZI (ART. 35 DELL'ALLEGATO P14 DISCIPLINARE TECNICO), SIAMO A RICHIEDERE A CHI COMPETERÀ LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CON LA QUALE IL GESTORE DOVRÀ PROVVEDERE AD EMETTERE LA FATTURAZIONE AGLI UTENTI SERVITI. |
Ai sensi dell’art.34 c. 23 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con L. n° 221/2012, la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani è unicamente di competenza degli ambiti territoriali o degli enti appositamente designati dalle regioni. Per contro la disciplina istitutiva della TARES, prevede che le tariffe debbano essere approvate dai rispettivi consigli comunali essendo questi ultimi competenti a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale. (pubblicato in data 09.07.2013) |
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31. IN MERITO A QUANTO DISCIPLINATO NELL'ART. 52 DELL'ALLEGATO P14 DISCIPLINARE TECNICO SISTEMA PREMIANTE, COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE OBBIETTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: PER SINGOLO COMUNE, PER SUBAMBITI OPPURE COME VALORE MEDIO ANNUALE SU TUTTI I COMUNI SERVITI? |
In ottemperanza all’art. 52 Sistema premiante del Disciplinare tecnico (Allegato P14) la percentuale obiettivo di raccolta differenziata viene calcolata come valore medio annuale su tutti i comuni serviti. (pubblicato in data 09.07.2013) |
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32. CON LA PRESENTE SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE I COSTI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO NON SONO COMPRESI NEL CANONE DI APPALTO E RESTERANNO COMPLETAMENTE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COME SEMBREREBBE RISULTARE DALLA “ SCHEDA 5 PROSPETTO ECONOMICO GENERALE” ALLEGATA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. |
Con la presente siamo ad informare che il quesito di cui sopra trova risposta al punto 25 pubblicato in data 09.07.2013 sul link “quesiti e risposte” – FAQ di cui al Ns. sito istituzionale che testualmente recita “ E’ compito del soggetto titolare della riscossione della tariffa provvedere al pagamento dei corrispettivi ai vari soggetti che partecipano alla gestione integrata dei rifiuti urbani (titolari impianti, gestore del servizio di raccolta e trasporto). (pubblicato in data 11.07.2013) |
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33. LA SOC. XXXXXX CON UN UNICO QUESITO, ARTICOLATO SU PIÙ PUNTI E DI SEGUITO RIPORTATO IN SINTESI, CHIEDE A QUESTA AMMINISTRAZIONE UNA SERIE DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE AI DOCUMENTI DI GARA ALLA GARA RITENUTI CARENTI PER:
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Pur non trattandosi ritualmente di un quesito sub art. 28 del capitolato d’oneri, si procede comunque alla risposta e alla sua pubblicazione, nell’intento di favorire il buon andamento della procedura concorsuale e una proficua collaborazione fra gli aspiranti concorrenti e l’ATI n. 4. (pubblicato in data 12.07.2013) |
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34. SI PREGA DI VOLER CHIARIRE SE LA CLAUSOLA CONTENUTA NELL'ART. 24, COMMA 1, LETT A), PUNTO 11, DEL CAPITOLATO D'ONERI, RECANTE LA PREVISIONE SECONDO CUI DEVE ESSERE PRODOTTA "LA DICHIARAZIONE D'ISCRIZIONE AL REGISTRO PREFETTIZIO/SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DELLA SEDE E DEL NUMERO D'ISCRIZIONE" ABBIA CARATTERE TASSATIVO, OPPURE NO, ATTESO CHE IL PREDETTO REGISTRO È STATO ABROGATO DAL COMBINATO DISPOSTO RISULTANTE DALLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 (ART. 7, COMMA 1, LETT. N) E DAL D.M. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 23 GIUGNO 2004; ED IN CASO AFFERMATIVO SE DETTA DICHIARAZIONE POSSA ESSERE SOSTITUITA CON LA DICHIARAZIONE D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE, ISTITUITO SEMPRE CON IL PREDETTO D.M., INDICANDO ALTRESÌ LA SEDE ED IL NUMERO D'ISCRIZIONE. |
In riferimento al quesito sub 1 formulato dalla Società XXXXX si precisa che, alla luce della normativa citata dalla stessa società scrivente, ai fini della dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 13 del capitolato d’oneri, i soggetti interessati dovranno produrre la dichiarazione di iscrizione all’Albo delle società cooperative, indicando altresì la sede e il numero di iscrizione. La medesima dichiarazione deve essere contenuta anche nell’Allegato sub 6, relativo alla domanda di partecipazione, qualora si intenda avvalersi del modulo predisposto dall’amministrazione e, in ogni caso, nella domanda di partecipazione. (pubblicato in data 17.07.2013) |
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35. SI PREGA DI VOLER CONFERMARE CHE LA DIZIONE CONTENUTA A PAG. 6 DELL'ALLEGATO 6 ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, LADDOVE SI LEGGE CHE ''TALI DICHIARAZIONI SONO NECESSARIE ANCHE PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA IN CASO DI SOCIETÀ CONFLUITE NEL SOGGETTO CONCORRENTE ", SIA IL FRUTTO DI UN MERO ERRORE MATERIALE, PER CUI DETTE DICHIARAZIONI, CONFORMEMENTE ALL'ATTUALE FORMULAZIONE DELL'ART. 38 DEL DLGS N. 163/2006, COME MODIFICATO DAL DL N. 70/2011, DEBBANO ESSERE PRESENTATE PER I SOGGETTI CESSATI DA SOCIETÀ CONFLUITE NEL SOGGETTO CONCORRENTE LIMITATAMENTE ALL'ANNO ANTECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. |
In riferimento alla richiesta di chiarimento sub 2 formulata da XXXXX si conferma che la dizione contenuta a pag. 6 dell’Allegato sub 6 è frutto di un mero errore materiale e deve essere sostituita con quanto previsto dall’art. 38, d.lgs. 163/2006, secondo quanto altresì disposto dall’art. 10 e dall’art. 24, comma 1, lett. A, n. 8 del capitolato d’oneri (sui contenuti della domanda di partecipazione). (pubblicato in data 17.07.2013) |
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36. STANTE L'ASSENZA DI CHIARE INDICAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI SUL PUNTO, SI CHIEDE DI CHIARIRE COME VADA CALCOLATA L'ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI TENUTI A RENDERE LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 38 CO. 1 LET. C. SI CHIEDE CIOÈ DI CHIARIRE SE TALE ANNO DEBBA ESSERE CONSIDERATO COME ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (NEL CASO DI SPECIE TUTTO IL 2012) O COME I 12 MESI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE STESSA (QUINDI FINO AL31 MAGGIO 2012). |
Con il terzo quesito la società XXXXX chiede come debba essere interpretato il capitolato, nella parte in cui riporta il dato legislativo e, quanto ai soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), fa riferimento, per la loro individuazione, alla cessazione dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando. Più nel dettaglio, si domanda se l’“anno antecedente” sia tutto il 2012 (cioè l’anno solare antecedente la data di pubblicazione del bando) oppure i dodici mesi antecedenti la pubblicazione stessa (quindi il periodo ricompreso fra il 31 maggio 2012 e il 31 maggio 2013). Interpretando letteralmente la norma, in assenza di ulteriori precisazioni legislative, il requisito dell’ “anno antecedente” va interpretato secondo il calendario comune, considerando il periodo fra il 31 maggio 2012 e il 31 maggio 2013. Tale conclusione è confermata anche da un’interpretazione sistematica, compiuta sulla base delle norme del capitolato d’oneri e delle disposizioni del codice civile e di procedura civile in materia di computo dei termini. Il capitolato d’oneri, all’art. 3, ai fini del computo dei termini rinvia all’art. 2963 c.c., che a sua volta ripete quanto disposto dall’art. 155 c.p.c. che contempla anche l’ipotesi del computo dei termini “ad anni”. In base al combinato disposto di tali prescrizioni, adottando il criterio del “calendario comune” il periodo di riferimento è quello ricompreso fra il 31 maggio 2012 e il 31 maggio 2013. Per concludere, in risposta al quesito di XXXXX si chiarisce che ai fini dell’individuazione dell’ “anno antecedente la data di pubblicazione del bando” deve essere considerato il periodo ricompreso fra il 31 maggio 2012 e il 31 maggio 2013. (pubblicato in data 17.07.2013) |
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